La Corte di Cassazione, con Sentenza n12048 del 31 maggio 2011, ha stabilito che non si può configurare il mobbing nei confronti del dipendente, qualora il datore eroghi lo stipendio per mezzo di un sacco di monetine fatte trovare al lavoratore sgradito sulla scrivania. L’intento persecutorio deve essere infatti provato sopra ogni dubbio e non può sussistere, qualora la condotta riprovevole sia occasionale e non persistente.

La Corte stabilisce altresì un “vademecum” di elementi che il lavoratore deve provare per potersi configurare il mobbing nei suoi confronti:

  • la pluralità delle persecuzioni messe in atto dal datore o dal superiore, che devono avere carattere di sistematicità e continuità nel tempo;
  • la lesione alla salute o alla personalità del lavoratore;
  • il nesso causale tra le azioni messe in atto dal datore o dal superiore e il pregiudizio all’integrità psico-fisica del lavoratore;
  • l’intento persecutorio.