L’INAIL, con la circolare n. 61 del 9 novembre 2012, ha reso noto che potrà essere trasmessa solo in via telematica l’istanza di riduzione in misura non superiore al 20% dei contributi dovuti per l’assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti, applicata solo sulla percentuale di contribuzione versata all’INPS ai fini dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
Al beneficio sono ammesse solo le aziende, in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, che:
•    sono attive da almeno un biennio, intendendosi per tali le aziende che, nelle due annualità precedenti, hanno instaurato almeno un rapporto di lavoro regolarmente denunciato all’Istituto attraverso il modello DMAG/Unico;
•    hanno adottato, nell’ambito di piani pluriennali di prevenzione, misure per l’eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro. Il requisito è soddisfatto allorché le aziende abbiano specificamente indicato nel documento di valutazione del rischio “il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza” ovvero abbiano provveduto ad autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi, disponendo anche l’indicazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
•    non hanno registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio. Il biennio di riferimento è quello che immediatamente precede l’annualità cui si riferisce lo sconto. Sono, pertanto, escluse le aziende con data inizio attività successiva al primo gennaio del biennio di osservazione. Nel biennio non devono essere presenti infortuni “denunciati” sia a seguito di certificato medico che di denuncia del datore di lavoro. Non è esclusa l’applicabilità della riduzione dalla presenza di infortuni in itinere od infortuni in franchigia, ovvero di infortuni definiti negativamente nel biennio di attività e non successivamente (in questo secondo caso configurandosi, infatti, nel biennio l’ipotesi dell’infortunio denunciato). Allo stesso modo la presenza di malattia professionale, stante le particolari caratteristiche che ne tipizzano tempi di emersione ed accertamento, non esclude l’applicabilità dello sconto.
•    non sono state destinatarie di provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123. Tale requisito, dichiarato dall’azienda al momento della presentazione dell’istanza, sarà oggetto di successive verifiche da parte di Inail, d’intesa con le Direzioni territoriali del lavoro.
A regime l’istanza telematica dovrà essere presentata nel periodo intercorrente tra il 1° giugno e il 30 giugno di ogni anno. Per il corrente anno le istanze devono essere presentate a partire dal 12 novembre e fino al 30 novembre 2012, considerato termine ultimo. La circolare precisa le modalità di trasmissione sia per gli utenti registrati che per quelli non ancora registrati. Nel caso in cui il datore di lavoro decida di avvalersi di un consulente del lavoro o altro intermediario abilitato già autorizzato all’accesso su “Punto cliente”, questi avrà la possibilità di procedere alla presentazione dell’istanza di riduzione per i clienti in delega, senza effettuare altre operazioni; se la ditta non è ancora inserita nelle deleghe del consulente del lavoro, perché non soggetta a Inail, il consulente medesimo potrà effettuare le operazioni di registrazione per conto della ditta come sopra descritto. Lo sgravio sarà calcolato computando la percentuale comunicata da Inail nella contribuzione dovuta per il primo trimestre dell’annualità successiva a quella in cui scade il termine di pagamento dei contributi relativi all’anno oggetto dello sconto. La riduzione contributiva verrà applicata in aggiunta ad altre riduzioni dovute alle aziende di riferimento. Per le annualità pregresse (2008-2009-2010-2011), sarà applicata la riduzione d’ufficio alle aziende, attive da almeno un biennio, che non hanno denunciato infortuni nel medesimo periodo.