In tema di licenziamento per giusta causa dovuto alle assenze ingiustificate del lavoratore, la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 7108 del 26 marzo 2014, ha ribadito il principio generale che l’onere in capo al datore di lavoro è quello di provare le assenze del lavoratore, mentre in capo a questi permane la possibilità di dimostrare che tali assenze non derivino da cause addebitabili allo stesso.

Entrando nel merito dell’onere in capo al datore di lavoro, però, i supremi giudici hanno rilevato che l’azienda non può provare le assenze solamente sulle base delle lettere di contestazione, ma è necessaria una prova oggettiva delle assenze del lavoratore: in mancanza di tale prova, affermano i giudici, il licenziamento deve ritenersi illegittimo in quanto privo di giusta causa e anche di giustificato motivo.

Fonte:seac.it