Firmata, il giorno 8/1/2014, tra la Federazione Gomma Plastica, l’Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici e la Filctem-Cgil, la Femca-Cisl e la Uiltec-Uil, l’ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL 18/3/2010, con decorrenza dall’8/1/2013 al 31/12/2015.Essa sarà sottoposta alla valutazione dei lavoratori; l’approvazione dovrà essere comunicata alle associazioni datoriali entro il 24/1/2014. L’efficacia della presente ipotesi di accordo, è sospesa fino all’avvenuta comunicazione di approvazione.

Trattamento economico minimo
Per la parte economica si prevede un aumento mensile pari a 124,00 euro al livello F da riparametrare per gli altri, suddivisi in tre tranches: 60,00 euro dall’1/1/2014; 15,00 euro dall’1/10/2014; 49,00 euro dall’1/1/2015.

 

Livelli  1/1/2014 1/10/2014 1/1/2015
I 40,54 10,14 33,11
H 49,05  12,26  40,06
53,51  13,38  43,70
60,00  15,00 49,00
60,81  15,20  49,66
D 62,43 15,61  50,99
C 63,65  15,91  51,98
B 65,27  16,32  53,30
67,30 16,82  54,96
Q 70,95 17,74  57,94

 

Pertanto dall’1/1/2014 i minimi retributivi sono fissati per ciascun livello nella seguente tabella:

 

Livelli  1/1/2014 1/10/2014 1/1/2015
I 1.299,67 1.309,81  1.342,91
H 1.436,43 1.448,70 1.488,76
1.501,46 1.514,84 1.558,54
1.605,18 1.620,18 1.669,18
1.649,67 1.664,87 1.714,54
D 1.721,24 1.736,85  1.787,84
C 1.742,16 1.758,07 1.810,05
B 1.763,52 1.779,84 1.833,14
1.873,75 1.890,57 1.945,53
Q 1.991,26 2.008,99 2.066,93

 

Le parti hanno previsto che l’incremento del trattamento contrattuale mensile decorrente dall’1/1/2015, potrà essere posticipato, fino ad un massimo di tre mesi in caso di crisi, con accordo aziendale da definire con le RSU o in assenza di quest’ultime con le OO.SS. di categoria competenti territorialmente.

Importo Una tantum
Al personale in forza alla data dell’1/1/2014 verrà corrisposto un importo a titolo di una tantum di Euro 558,00 lordi, da erogarsi con le seguenti modalità:

– Euro 279,00 lorde con le competenze del mese di febbraio 2014;
– Euro 279,00 lorde con le competenze del mese di febbraio 2015.

L’importo complessivo è suddivisibile in quote mensili in ragione dei mesi di servizio prestati presso l’azienda nel periodo 1/1/2013 – 31/12/2013, computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. L’una tantum non è considerata utile ai fitti dei vari istituti contrattuali e legali indiretti e differiti, ivi compreso il TFR.

Previdenza complementare
Possono aderire al Fondo Nazionale di Pensione Complementare “FONDOGOMMAPLASTICA”:

– i lavoratori operai, qualifiche speciali, impiegati e quadri, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato cui si applica il CCNL;
– i lavoratori, non in prova, con contratto di apprendistato e con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 6 mesi;
– i dipendenti delle Organizzazioni sindacali ed imprenditoriali firmatarie dei CCNL interessati;
– le imprese da cui dipendono i lavoratori sopra indicati;
– a decorrere dall’1/1/2014 possono aderire altresì i lavoratori cui si applica il presente CCNL, indipendentemente dalla tipologia contrattuale di assunzione purché abbiano già aderito ad una forma di previdenza complementare in relazione a precedenti rapporti lavoro e purché non in periodo di prova.

A decorrere dall’1/12/2015 i contributi al Fondo saranno aumentati dello 0,20%, pertanto sono stabiliti come segue:

– a carico del lavoratore, l’1,46% della retribuzione annua utile per il TFR;
– a carico dell’azienda, l’1,46% della retribuzione annua utile per il TFR.

Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Il limite massimo per le assenze dal lavoro per gravidanza e perperio è elevato da 9 a 10 mesi.

Anticipazione sul TFR
nelle aziende con oltre 50 dipendenti il lavoratore in costanza di rapporto di lavoro può chiedere per una seconda volta un’anticipazione sul TFR maturato per le causali previste dalla legge e fermo restando il limite del 70% di cui all’art. 2120 cc. della posizione individuale giacente in azienda all’atto della richiesta.

Fondo di assistenza sanitaria “FASG&P”
Le parti sulla base degli impegni presi, con il CCNL 18/3/2010, concordano di istituire, per i lavoratori dell’industria della gomma, cavi elettrici ed affini e delle materie plastiche, un fondo di assistenza sanitaria, denominato FASG&P, al quale possono iscriversi:

– i lavoratori operai, qualifiche speciali, impiegati e quadri, non in prova, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato cui si applica il CCNL vigente per gli addetti all’industria della gomma, purché non già aderenti ad altra forma di assistenza sanitaria integrativa istituita a livello aziendale (fondo, cassa o polizza assicurativa);
– i lavoratori non in prova con contratto di apprendistato e con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, cui si applica il CCNL vigente, purché non già aderenti ad altra forma di assistenza sanitaria integrativa istituita a livello aziendale (fondo, cassa o polizza assicurativa);
– la generalità dei lavoratori che può aderire, dopo la cosiddetta “confluenza anche parziale”, secondo le modalità ed i tempi previsti dallo Statuto per la generalità dei lavoratori.
Possono inoltre essere destinatari delle prestazioni del Fondo, i componenti il nucleo familiare dei lavoratori iscritti.

Al finanziamento del Fondo concorreranno sia i lavoratori che le imprese con un contributo paritetico pari ad 8,00 euro mensili per ciascun lavoratore aderente. La modifica dell’attuale livello di contribuzione mensile, dovrà essere stabilita solo a livello di contratto collettivo nazionale.
Per far fronte alle spese necessarie alla costituzione e all’awio del Fondo, in aggiunta a quanto sopra previsto, viene stabilito un importo una tantum pari:

a) € 2,50a carico della totalità delle aziende che applicano il CCNL 18/3/2010 per ciascun lavoratore in forza alla data del 1/1/2013;
b) € 2,50 a carico di ciascun lavoratore che aderisca al Fondo da versare al momento dell’iscrizione.

Tali importi dovranno essere versati con le seguenti modalità:
– l’importo di cui al punto a) entro 60 giorni dalla apertura del conto corrente a cura del Consiglio di Amministrazione provvisorio;
– l’importo di cui al punto b) entro 60 giorni dalla richiesta di adesione.

Infine le Parti istitutive definiscono che il contenuto del presente accordo sarà recepito nel prossimo rinnovo del CCNL.

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