La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 12489 dell’8 giugno 2011, ha sancito la legittimità a fini giudiziari delle prove raccolte dall’investigatore privato in relazione al comportamento del dipendente che sia sospettato di rubare denaro ai danni dell’impresa.

Nello specifico la Suprema Corte ha sottolineato che, fermo restando il generico divieto imposto dallo Statuto dei lavoratori di far spiare il dipendente, nel caso in cui vi sia fondato sospetto che lo stesso sia responsabile di illeciti ai danni dell’azienda, il licenziamento potrà essere fondato sulle risultanze investigative e le stesse potranno altresì essere utilizzate come idoneo mezzo di prova nell’eventuale successivo procedimento.