Ministero Lavoro – Risposta ad interpello 27/06/2011 n. 26

Alla Confindustria   ,in ordine alla disciplina dei riposi settimanali di cui all’art. 9 del D.Lgs. n.
66/2003  ,che in   particolare ha chiesto  se, ai sensi della disposizione normativa citata, sia possibile
fruire del riposo settimanale “in un giorno diverso dalla domenica”, ogni qualvolta specifiche
esigenze dell’azienda di carattere tecnico – organizzativo e produttivo richiedano la predisposizione
di uno o più turni di lavoro da espletarsi anche in tale giornata ,risulta fornita la seguente risposta

In  virtù del disposto di cui all’art. 1, comma 2, lett. f del Decreto leg.co n.66/03  ogni singolo lavoratore è chiamato a svolgere la propria attività “ad ore differenti su un periodo determinato di giorni o settimane”, consentendo al datore di lavoro di utilizzare gli impianti produttivi, anche senza soluzione di continuità, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dallacontrattazione collettiva ,mentre l’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003, sancisce il diritto del
lavoratore a fruire di un periodo di riposo “ogni sette giorni (…) di almeno ventiquattro ore
consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero
di cui all’art. 7”.

La norma di cui sopra, alla luce di una interpretazione letterale e sistematica, consente
dunque alle imprese che adottano modelli tecnico-organizzativi di turnazione di svolgere attività
lavorativa nel giorno della domenica a prescindere dal settore produttivo di appartenenza.
Laddove, infatti, il Legislatore ha voluto attribuire autonoma rilevanza al settore produttivo
nonché alle specifiche caratteristiche dell’attività interessata, ai fini della possibile derogabilità al
principio del riposo domenicale, ne ha disposto un’apposita elencazione contenuta nel medesimo
comma 3 nonché mediante il meccanismo di individuazione di cui al Decreto interministeriale
richiamato dall’ art. 9, comma 5.
In linea con le argomentazioni sopra sostenute  si ritiene pertanto,che nell’ipotesi in cui l’azienda adotti un modello di lavoro a turni, finalizzato ad assicurare la continuità della produzione, sia possibile per il personale coinvolto nel sistema di turnazione (compreso il personale addetto allo svolgimento di lavori preparatori, complementari o la cui
presenza è obbligatoria per legge) fruire del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica
a prescindere dal tipo di lavorazione effettuata. Resta evidentemente fermo l’obbligo di rispettare il
comma 1 del citato art. 9, secondo il quale il riposo settimanale va comunque goduto ogni sette
giorni, va cumulato con le ore di riposo giornaliero e può essere calcolato “come media in un
periodo non superiore a 14 giorni”.