Il periodo minimo annuale legale di ferie retribuite va goduto: per almeno due settimane

Con giugno alle porte e con già i cataloghi delle vacanze che fanno capolino dalle borse da lavoro, comincia anche il tam-tam delle ferie: quando chiederle, come averne diritto, quanti giorni spettano. E poi ancora: scadenze, pagamenti, arretrati. Insomma, ce n’è quanto basta per fare confusione. Proviamo a mettere ordine.

Nel corso degli anni, i contratti collettivi sono intervenuti in modo sostanziale sia sulla durata, sia sulle regole di utilizzo: la maturazione delle ferie è però sempre collegata all’effettiva prestazione di lavoro sulla base di 12 mesi. Il dipendente che non ha un contratto a tempo indeterminato, ha diritto ad un numero di ferie proporzionale al servizio effettivamente prestato (anche i periodi di prova hanno diritto a ferie).

Segnatevi queste informazioni:
1. Durata delle ferie: è stabilita in quattro settimane per un anno di servizio, ma può variare in base ai contratti collettivi nazionali;
2. Fruizione: è un diritto irrinunciabile. Ogni patto contrario, pur contenuto in un contratto individuale, è considerato nullo. Salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, il periodo minimo annuale legale di ferie retribuite va goduto: per almeno due settimane (nel corso del periodo di maturazione) o per le restanti due settimane, entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione;
3. Quando farle: la valutazione del periodo migliore per usufruire delle ferie spetta al datore di lavoro, che contempererà le esigenze e gli interessi del lavoratore con le necessità di servizio;
4. Ferie intere o ridotte: chi si trova in cassa integrazione a “zero ore”  (cioè non lavorando nemmeno un’ora in un mese), non matura ferie; chi, invece, si trova in cassa integrazione con prestazione lavorativa ridotta, matura i giorni di ferie, da determinarsi caso per caso;
5. Ferie non godute: il 22 agosto 2011 è il termine per pagare i contributi sulle ferie non godute relative al 2009.

Chi decide le mie ferie?
In via generale, è il datore di lavoro che decide quali sono i migliori periodi dell’anno per “mandare” i dipendenti in ferie, tenendo conto dell’organizzazione del lavoro nell’impresa, e anche ottemperando agli interessi del lavoro. A questa regola di massima, ci sono dei vincoli.

Alla scelta delle ferie del datore di lavoro c’è, infatti, un limite fissato dall’articolo 2109 del Codice Civile. Questo infatti stabilisce che il periodo di godimento delle ferie debba essere “possibilmente continuativo”, per poter consentire al lavoratore l’effettivo recupero delle energie psicofisiche, che è poi lo scopo del diritto alle ferie.

Il decreto legislativo numero 213 del 19 luglio 2004 prevede per il lavoratore il diritto ad un periodo di ferie retribuite di quattro settimane all’anno. Di tale periodo due settimane, anche consecutive, devono essere godute durante l’anno di maturazione delle ferie stesse, le restanti due settimane nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Se le esigenze produttive dell’azienda lo richiedono, il datore di lavoro e il lavoratore possono anche decidere più periodi di ferie separati, secondo quanto è normalmente specificato nei contratti collettivi di lavoro.Termini diversi riguardo la durata e il godimento delle ferie possono essere stabiliti dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi aziendali.

Le ferie: a ognuno le sue
Le ferie non utilizzate non possono essere tramutate in soldi. E’ quanto detta il decreto legislativo n. 66 dell’ 8 aprile 2003, che ha recepito alcune direttive europee in materia di diritto del lavoro. Dunque, il periodo annuale di ferie retribuite, non si può “convertire” in denaro. La disposizione, tuttavia, non interessa i casi di cessazione dal lavoro per i quali le ferie non sfruttate vengono liquidate nel trattamento di fine rapporto.

I dirigenti sono gli unici lavoratori dipendenti che possono rinunciare volontariamente alle ferie. Lo ha stabilito la Cassazione considerando la grande autonomia di cui dispongono per organizzare il loro lavoro. Dunque, se in questa auto-organizzazione, i dirigenti decidono di non inserire un periodo di riposo, è da intendersi che vi abbiano rinunciato.

Lavoratori a domicilio, ovvero quei lavoratori – a tutti gli effetti subordinati – che svolgono la loro attività a casa o loro o comunque in locali di loro pertinenza, non possono godere delle ferie. Alla loro retribuzione viene comunque sommata un’apposita percentuale, stabilita dai contratti collettivi, a titolo di indennità per le ferie e le festività non godute.

Per i lavoratori domestici che prestano la loro attività per meno di quattro ore continuative al giorno, il Codice Civile provvede la fruizione di un minimo di otto giorni di riposo retribuito. Giorni che salgono a 15, 20 o 25 (a seconda dell’anzianità di servizio o di inquadramento), nel caso di lavoratori che prestano la loro opera per più di 4 ore giornaliere. I ragazzi di età inferiore a 16 anni, che lavorano come apprendisti, hanno diritto a un periodo più lungo di ferie, pari a 30 giorni.

Considerando le lavoratrici in maternità, bisogna distinguere il congedo obbligatorio, che precede il parto, in cui matura il diritto alle ferie, e il periodo successivo, facoltativo, in cui invece questo diritto non matura. Vanno esclusi agli effetti della maturazione delle ferie, anche i congedi parentali, ottenuti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre per accudire il bambino nei suoi primi anni di vita. Il periodo trascorso in cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che straordinaria, non dà diritto alle ferie se è a zero ore. Se invece è a orario ridotto, matura il diritto alle ferie e alla relativa retribuzione. Il diritto alle ferie retribuite vale, ovviamente, anche per i lavoratori part-time.

Il lavoro temporaneo, invece, per sua natura è raramente compatibile con l’effettivo godimento delle ferie: difficilmente l’impresa assegnerà periodi di ferie a lavoratori dei quali ha esigenza solo per un determinato periodo di tempo. In tema di ferie, quindi, il principio di parità di trattamento tra lavoratori interinali e lavoratori dipendenti, vale solo ai fini del calcolo della retribuzione delle ferie maturate e dell’indennità per le ferie non godute.

Fonte: http://www.vivereinarmonia.it