Attenzione, scade il 17 febbraio

La data va annotata nell’agenda dei datori di lavoro che già a metà dicembre si sono trovati a “tu per tu” con l’acconto dell’imposta e ora devono chiudere il conto
Un F24, il codice tributo 1713 e un semplice calcolo. Sono gli elementi di base che i datori di lavoro devono avere sotto mano per mettere il punto sulla tassazione delle somme relative alla rivalutazione dei trattamenti di fine rapporto, maturate al 31 dicembre 2013. Dopo l’appuntamento con l’acconto di metà dicembre, è arrivata dunque l’ora del saldo dell’imposta sostitutiva dell’11% sulla rivalutazione del Tfr.

Prima di entrare nello specifico dell’adempimento, ricordiamo che il fondo Tfr “messo da parte” al 31 dicembre di ogni anno (escluse le quote maturate nell’anno stesso) deve essere, per legge, incrementato applicando un certo coefficiente costituito da un tasso fisso dell’1,5% e da uno variabile pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall’Istat, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente (articolo 2120 del codice civile). È su questa quota di incremento che è, appunto, dovuta un’imposta sostitutiva pari all’11%, da versare in due tranche: acconto del 90% entro il 16 dicembre e saldo del restante 10% entro il 16 febbraio, termine che quest’anno, cadendo di domenica, è spostato al giorno successivo, cioè lunedì 17.

Quanto e come
Aritmeticamente parlando, il calcolo della seconda parte è molto facile, infatti, basta applicare l’aliquota della sostitutiva (l’11%) sulla rivalutazione 2013 e sottrarre, dall’importo ottenuto, quanto già versato a titolo d’acconto.L’imposta sostitutiva si paga con il modello F24, che permette anche di compensare il debito fiscale con eventuali crediti, pure contributivi. È anche possibile usufruire del credito che deriva dal prelievo anticipato sui trattamenti di fine rapporto (articolo 3 della legge n. 662/1996). Questo credito può essere utilizzato fino a compensazione dell’imposta sostitutiva dovuta e l’importo compensato non rileva per la determinazione del limite annuo massimo di compensazione. Nella delega di pagamento, il saldo della sostitutiva si traduce nel codice tributo 1713, da riportare nella sezione “Erario”.

Paola Pullella Lucano su fiscooggi.it