Gli studi professionali, come già avvenuto nel settore del turismo, con apposito accordo stipulato il 28 novembre 2012, hanno provveduto a disciplinare la riduzione degli intervalli temporali nel caso di successione di contratti a tempo determinato.

In attuazione della delega legislativa prevista dalla Riforma Fornero (Legge n. 92/2012), come modificata dal DL Sviluppo (DL n. 83/2012, convertito dalla Legge n. 134/2012), ed in seguito alle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro con la Circolare n. 27/2012, tra un contratto a termine ed il successivo vanno osservati, in luogo degli intervalli ordinari (60 o 90 giorni), i termini ridotti (20 giorni se il contratto a termine scaduto è di durata fino a sei mesi, oppure 30 giorni se il contratto a termine scaduto è di durata superiore ai sei mesi).

Fonte: seac.it