Sono ore decisive per la proroga dei tempi di consegna del modello 770 2014 a cui sono soggetti datori di lavoro, enti pensionistici e amministrazioni dello Stato.

Il principale dubbio relativo al modello 770 2014 è relativo alla proroga della scadenza. Per ora occorre fare riferimento al 31 luglio 2014 come ultimo giorno utile per la sua presentazione. Ma le richieste di uno spostamento di dato sono sempre più pressanti. Arrivano da banche, commercialisti e consulenti del lavoro. La richiesta è di slittamento al 30 settembre 2014 e le ragioni sono di due tipi.
Da una parte c’è l’ingorgo fiscale che caratterizza questo periodo dall’anno. Dall’altra c’è l’incertezza su alcune questioni, come quella relativa alle modalità di indicazione dell’acconto dell’imposta sostitutiva sul risparmio amministrato nel modello. Se ne saprà di più nelle prossime ore: non viene esclusa una comunicazione ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate o un emendamento ad hoc all’interno di uno dei tanti decreti all’esame delle Camere.
Cosa utilizzare per la trasmissione telematica?

Il servizio Fisconline se la dichiarazione riguarda un numero di soggetti non superiore a 20, quello Entratel se superiore a 20.

Chi deve presentare il modello 770 2014?

In buona sostanza sono coinvolti i sostituti d’imposta (datori di lavoro e enti pensionistici, amministrazioni dello Stato) che hanno versato somme e valori e hanno trattenuto ritenuta alla fonte, contributi previdenziali e assistenziali, premi assicurativi dovuti all’Inail.
Si tratta dunque di società di capitali ed enti commerciali a esse equiparate; enti non commerciali; associazioni non riconosciute, consorzi, aziende speciali; società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica; trust; condomìni; società di persone, di armamento e di fatto o irregolari; società o associazioni senza personalità giuridica; aziende coniugali; gruppi europei d’interesse economico; persone fisiche che esercitano arti e professioni, imprese commerciali e imprese agricole; curatori fallimentari.

Di più: soggetti con redditi esenti da Irpef ma assoggettati a contribuzione Inps; amministrazioni dello Stato; intermediari e altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati; soggetti che hanno corrisposto compensi a esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per il regime agevolato relativo alle nuove iniziative produttive e non hanno effettuato ritenute alla fonte; titolari di posizione assicurativa Inail con obbligo di comunicare i dati relativi al personale assicurato.