Numero delle proroghe per i contratto a termine da otto a cinque nell’arco dei 36 mesi, conferma e ampliamento del diritto di precedenza per i lavoratori e lavoratrici in maternità con contratto a termine per assunzioni a tempo indeterminato, stabilizzazione di almeno il 20% degli apprendisti nelle aziende con almeno trenta dipendenti. Sono alcune delle modifiche al Dl lavoro votate ieri notte dalla commissione Lavoro della Camera che si appresta a dare il via libera al provvedimento per l’esame dell’Aula.

Gli emendamenti approvati dalla Commissione:

TETTO 5 PROROGHE CONTRATTI A TERMINE, RESTANO 36 MESI – Il tetto delle proroghe, per i contratti a tempo determinato passa da otto a cinque. La commissione Lavoro della Camera ha approvato un emendamento del Pd (prima firma Maria Luisa Gnecchi), che riduce il numero massimo di rinnovi lasciando però invariato il termine complessivo dei 36 mesi.

NORME APPRENDISTATO E DETERMINATO VALGONO PER NUOVI CONTRATTI – Un altro emendamento approvato dalla Commissione prevede che le norme per i contratti di lavoro a termine e per l’apprendistato valgono solo per i rapporti costituiti successivamente all’entrata in vigore del decreto legge lavoro.

NOVITÀ SUL DIRITTO DI PRECEDENZA DI ASSUNZIONI PER LE MAMME – Sì anche alla proposta di modifica che prevede che le mamme con contratti a tempo determinato potranno conteggiare il periodo di congedo di maternità, ai fini dei requisiti necessari per acquisire il diritto di precedenza, per le assunzioni a tempo indeterminato. La proposta di modifica stabilisce che il congedo di maternità ”concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza” nel caso di assunzione a tempo indeterminato, da parte dell’azienda

‘SCONTI’ CONTRIBUTI AL 35% PER CONTRATTI SOLIDARIETA’ – Lo sconto sui contributi, per i contratti di solidarietà, salgono al 35% secondo quanto prevede un emendamento. La legge del 1995 che si occupa delle agevolazioni per i contratti di solidarietà stabilisce che i datori di lavoro che stipulino il contratto di solidarietà hanno diritto, nei limiti del Fondo per l’occupazione, ad una riduzione dell’ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale, per i lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%. La misura della riduzione, che nella legge viene fissata al 25% (elevata al 30% per le aree svantaggiate), con l’emendamento approvato da Montecitorio sale al 35%.

PROROGA DI UN ANNO PER I CONTRATTI DEL PERSONALE DEGLI ASILI – Un altro emendamento prevede la proroga di un anno per i contratti a tempo determinato del personale educativo e scolastico, che lavorano negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia degli enti comunali.