Differito il termine per il versamento, senza sanzioni, inizialmente previsto entro il 1° agosto
I sostituti d’imposta che hanno attuato, nei mesi di gennaio e febbraio, la detassazione su voci variabili della retribuzione, in assenza di accordi o contratti collettivi di secondo livello, hanno più tempo a disposizione per rimediare, senza applicazione di sanzioni, alla non corretta applicazione della imposta sostitutiva.

Lo prevede la circolare 36/E del 28 luglio che differisce dal 1° agosto al 16 dicembre il termine per il versamento dell’importo dovuto, in considerazione delle difficoltà manifestate da parte degli stessi sostituti.
L’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% sulle somme legate alla produttività e all’efficienza organizzativa aziendale nel settore privato, introdotta sperimentalmente nel 2008 e successivamente prorogata per il 2009 e per il 2010, è stata estesa al 2011 dall’articolo 53 del Dl 78/2010 e dall’articolo 1, comma 47, della legge 220/2010.
L’Agenzia delle Entrate e il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la circolare congiunta 19/E del 10 maggio 2011, in seguito alle problematiche emerse sulla corretta applicazione della detassazione degli emolumenti legati alla produttività aziendale, hanno provveduto a fornire ai sostituti i necessari chiarimenti.
La circolare ha precisato che ai sostituti d’imposta, che nei mesi di gennaio e febbraio hanno applicato l’agevolazione fiscale su voci variabili della retribuzione – pur in assenza di accordi o contatti collettivi di lavoro di II livello – adottando lo stesso comportamento tenuto negli anni precedenti, non vengono irrogate sanzioni nel rispetto di quanto sancito dallo Statuto del contribuente (articolo 10, comma 3, legge 212/2000).
Unica condizione per non pagare le sanzioni era che i sostituti effettuassero il versamento della differenza, maggiorata degli interessi, tra la sostitutiva già pagata e l’importo delle effettive ritenute ordinarie entro il 1° agosto.
Con la circolare odierna, l’Agenzia delle Entrate, in accordo con il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, “tende la mano” ai sostituti d’imposta, che hanno incontrato difficoltà applicative, differendo i termini di scadenza dell’adempimento, anche per eventuali rapporti di lavoro cessati nel frattempo, dal 1° agosto al 16 dicembre 2011.

CIRCOLARE  N. 36/E del 28/07/2011
OGGETTO: Imposta sostitutiva sugli emolumenti relativi alla produttività aziendale – Art. 53 d.l. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e comma 47 dell’art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di stabilità 2011) – Differimento del termine per la regolarizzazione.

Con circolare congiunta dell’Agenzia delle entrate e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 19/E del 10 maggio 2011, considerate le obiettive condizioni di incertezza sull’ambito di applicazione della detassazione degli emolumenti relativi alla produttività aziendale, è stato precisato che ai
sostituti d’imposta, i quali nei mesi di gennaio e febbraio abbiano applicato la detassazione su voci variabili della retribuzione, in assenza di accordi o contratti collettivi di II livello, seguendo il comportamento adottato negli anni passati, non dovranno essere applicate le sanzioni, in ossequio al principio sancito dallo Statuto del contribuente (art. 10, comma 3 della legge n. 212 del 2000).

La disapplicazione delle sanzioni è stata subordinata alla circostanza che i sostituti d’imposta effettuino il versamento della differenza tra l’importo dell’imposta sostitutiva già versato e l’importo effettivamente dovuto in applicazione delle ritenute ordinarie sui redditi di lavoro dipendente, comprensiva di interessi, entro il 1° agosto 2011.

Considerate le difficoltà manifestate da parte dei sostituti d’imposta, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il termine per il versamento dell’importo dovuto per rimediare, senza applicazioni di sanzioni, alla non corretta applicazione della detassazione degli emolumenti relativi alla produttività aziendale è differito dal 1° agosto al 16 dicembre 2011, anche con riferimento ad eventuali rapporti di lavoro nel frattempo cessati.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA