Il 4 aprile scorso, l’ASSIV ha presentato una istanza di consulenza giuridica all’Agenzia delle Entrate con richiesta di chiarimento in ordine alla tassazione agevolata degli incrementi di produttività. Nello specifico è stato richiesto se il regime di tassazione agevolata previsto dall’art. 2 comma 1 del D.lgs. 27/05/2008 n. 93 convertito dalla L. 24/07/2008 n. 126, in presenza di accordi collettivi decentrati, che recepiscano il contenuto del CCNL di riferimento, sia applicabile alle quote base e/o alle maggiorazioni – indennità relative alle seguenti ipotesi di attività lavorativa, (tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 71 (orario di lavoro) art. 75 (ciclo continuo) del vigente CCNL per i dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata): prestazioni di lavoro svolte nella giornata di riposo settimanale; prestazioni di lavoro in orario notturno e relativa indennità; prestazioni di lavoro straordinario e relativa maggiorazione per esigenze di servizio; permessi non fruiti banca delle ore; permessi non fruiti annuali; prestazioni di lavoro svolte nei giorni di festività.

L’Agenzia delle entrate con parere di consulenza giuridica n. 954-27-2011 ha dato risposta agli specifici quesiti posti e ha sottolineato che l’applicazione dell’imposta sostitutiva in esame nei casi prospettati non sia in linea di principio preclusa dalla circostanza che le esigenze di servizio impongono l’organizzazione del lavoro a ciclo continuo. La medesima circostanza – precisa l’Agenzia delle entrate – tuttavia, non può giustificare l’automatica applicazione dell’imposta sostitutiva alle somme erogate per turni notturni e maggiorazioni, considerato che la disposizione di cui alla lettera c) dell’art. 2 del DL n. 93 del 2008 impone la correlazione con incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.

L’Agenzia delle entrate afferma pertanto che il riscontro in concreto di detta correlazione è rimessa alla valutazione del datore di lavoro. Ne consegue che qualora il datore di lavoro interessato ritenga che le indennità in esame non abbiano effetti sui risultati aziendali, le stesse non possono beneficiare del regime agevolativo.