Le cooperative agricole e loro consorzi ai fini dell’autoliquidazione Inail  dovranno compilare la dichiarazione delle retribuzioni, suddividendo l’imponibile contributivo tra i due periodi 1/1/2010 – 31/7/2010 e 1/8/2010 – 31/12/2010.

Alla regolazione del premio relativa all’anno 2010, si applica:

a) per il periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 2010  – la riduzione del 75% prevista per le imprese operanti nei territori montani particolarmente svantaggiati – la riduzione del 68% prevista per le imprese operanti nelle zone agricole svantaggiate

b) per il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2010 – la riduzione del 70% prevista per le imprese operanti nei territori montani particolarmente svantaggiati – la riduzione del 40% prevista per le imprese operanti nelle zone agricole svantaggiate.  Alla rata di premio per l’anno 2011, si applica: – la riduzione del 75% prevista per le imprese operanti nei territori montani particolarmente svantaggiati – la riduzione del 68% prevista per le imprese operanti nelle zone agricole svantaggiate. Quanto precede è stato statuito dall’Inail con nota n.246 del 14/01/2011 un relazione alle previsioni di cui al disegno di legge di stabilità per l’anno 2011 che all’articolo 1, comma 45, stabilisce che siano applicate, a decorrere dal 1° agosto 2011, le percentuali del 75 % e del 68 % già previste per il periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 2011.

La norma ha stabilito con effetto retroattivo l’applicazione delle riduzioni del 75% per le zone montane e del 68% per le zone svantaggiate per tutto il 2010,confermando altresì le predette percentuali per il futuro.