L’entrata in vigore del nuovo sistema di riscossione dei crediti dell’Istituto che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, avviene attraverso l’avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, ha comportato la necessità di rivedere le modalità di gestione delle rateazioni in fase amministrativa. Con la circolare n. 4 del 13 gennaio 2011 si è provveduto a disciplinare la materia e sono state fornite le indicazione in ordine agli effetti che derivano dal nuovo quadro normativo. Come precisato nella sopra richiamata circolare, il piano di ammortamento che regola l’estinzione in forma rateale del debito non verrà più trasferito ad Equitalia con le procedure adottate fino al 31 dicembre 2010.

Sempre con la stessa circolare è stato chiarito che il versamento delle rate accordate nel predetto piano di ammortamento deve avvenire con l’utilizzo del modello F24.

Al fine di consentire la corretta canalizzazione dei versamenti delle rate, la lettera di accoglimento della domanda emessa dalle procedure, riporterà anche  le modalità di compilazione della sezione Inps del modello F24.

Di seguito si elencano i codici delle causali che dovranno essere utilizzati dai contribuenti per il versamento di tutte le rate concesse.

DATORI DI LAVORO TENUTI ALLA DENUNCIA UNIEMENS

RC01 – crediti non ceduti

DMDD – crediti ceduti

LAVORATORI AUTONOMI ARTIGIANI

AD – crediti ceduti e non ceduti

LAVORATORI AUTONOMI COMMERCIANTI

CD – crediti ceduti e non ceduti

DATORI DI LAVORO AGRICOLI E PC/CF

DLAS – crediti ceduti e non ceduti

LAVORATORI AUTONOMI AGRICOLI

DLAA – crediti ceduti e non ceduti

COMMITTENTI ED ALTRI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

COC – crediti non cedutiLIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

POC – crediti non ceduti

Con successivo messaggio si provvederà a comunicare la sostituzione dei codici già in uso “RC01”, “COC” e “POC” con nuovi codici causale che consentiranno l’attivazione di apposite funzioni di controllo mensile della correntezza dei versamenti effettuati in conto rateazione.

La nuova modalità di gestione ha richiesto, inoltre, la modifica del provvedimento di “accoglimento richiesta rateazione”, delle relative “avvertenze” e dell’atto di “sottoscrizione del piano di ammortamento e di dichiarazione del contribuente”.

La lettera di accoglimento della richiesta di rateazione è stata modificata nella prima pagina per fornire al contribuente le indicazioni sulla modalità di pagamento delle rate concesse.

Si evidenzia che il testo del provvedimento è il medesimo per ciascuna gestione fatte salve le peculiarità proprie delle aziende con dipendenti che operano con il sistema UniEmens e delle aziende agricole.

Per queste ultime il testo è integrato con il riferimento all’obbligo da parte dell’Istituto di provvedere alla denuncia all’Autorità Giudiziaria della fattispecie di reato di cui all’art. 2 della legge n. 638/1983, come modificato dall’art. 1 del D.Lgs. n. 211/1994.

Occorre inoltre precisare che il predetto riferimento, ai sensi dell’art. 39 della legge n. 183/2010, sarà presente anche nelle lettere di accoglimento delle rateazioni delle aziende committenti.

Per quanto concerne la sezione avvertenze e l’atto di sottoscrizione del piano di ammortamento e di dichiarazione del contribuente, si è provveduto all’adeguamento dei rispettivi contenuti per recepire gli effetti conseguenti all’entrata in vigore della normativa di cui all’art. 30 del D.l. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010.

Si ribadisce la necessità del rigoroso rispetto dei tempi di definizione delle domande di rateazione e dell’utilizzo, in via prioritaria, del fax per la notifica del provvedimento di accoglimento delle stesse secondo quanto indicato al punto 5. della circolare n. 106/2010. Si ritiene opportuno ricordare che il regolare versamento della contribuzione corrente alla data di presentazione della domanda unitamente al riconoscimento incondizionato del debito richiesto in rateazione sono requisiti essenziali per la definizione con esito favorevole della stessa.

E’ necessario peraltro che il requisito della regolarità della contribuzione corrente sussista per tutta la durata della rateazione e, comunque, laddove la data di sottoscrizione del piano coincida con la scadenza mensile o periodica della contribuzione dovuta, affinché la rateazione possa essere concessa il contribuente dovrà fornire dimostrazione dell’avvenuto versamento sia della prima rata che della contribuzione corrente.

Pertanto, in caso di irregolarità alla data di sottoscrizione ovvero in assenza della stessa sottoscrizione nel termine di 10 giorni dall’emissione della lettera di accoglimento, i crediti oggetto di dilazione verranno richiesti con un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo contestualmente consegnato all’Agente della Riscossione per l’avvio delle attività di recupero coattivo.

Al riguardo si richiama quanto esposto al punto 2, lettera c), della circolare n. 148/2010.

Si ribadisce, inoltre, che l’accertata irregolarità del versamento dei contributi correnti e/o il mancato versamento di due rate consecutive comporterà la revoca della rateazione.

Il credito residuo verrà richiesto con l’avviso di addebito con valore di titolo esecutivo che verrà contestualmente consegnato all’Agente della Riscossione. Tale credito non potrà essere ulteriormente richiesto in rateazione all’AdR e dovrà essere pagato al medesimo Agente in unica soluzione, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’avviso stesso.

Si precisa, infine, che la nuova modalità di gestione delle dilazioni trova applicazione oltre che per le domande presentate a partire dal 1 gennaio 2011 anche per quelle già definite con l’accoglimento anteriormente alla stessa data ed in attesa di essere gestite con le pregresse modalità.

In relazione a ciò, le sedi dovranno provvedere, tempestivamente,  a fornire ai contribuenti che abbiano sottoscritto piani di ammortamento che riportano le precedenti modalità di gestione delle rateazioni, le necessarie istruzioni affinché il versamento delle rate successive alla prima avvenga utilizzando il modello F24 secondo le indicazioni sopra riportate e nel rispetto dei termini fissati al sopra richiamato punto 5. della circolare n. 106/2010.

Si anticipa in allegato il nuovo format del provvedimento di “accoglimento richiesta rateazione”

Il Direttore generale

Nori


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