In caso di omissione di versamenti di contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei dipendenti, non rileva l’ esiguità dell’importo non versato o la mancata intenzione evasiva a fini di lucro personale del datore di lavoro per configurare il reato penale di cui all’articolo 2, commi 1 e 1-bis della Legge n. 638/1983.

Lo precisa la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 39470/2012, nella quale specifica che è sufficiente la presenza del dolo generico, e non del dolo specifico, per far scattare l’illecito penale: di fatto, basta la scelta consapevole da parte del datore di lavoro di non pagare detti contributi, indipendentemente dal fatto che sia stata effettuata a fini di lucro oppure, come nel caso in specie, per le difficoltà economiche nelle quali si trovava l’azienda.

Fonte: seac.it