Spetta solo agli uffici territoriali del ministero del lavoro (le direzioni territoriali) irrogare la nuova sanzione (da 400 a 2.400 euro) per la mancata comunicazione preventiva dell’utilizzo di lavoratori a chiamata.
Lo precisa il ministero del lavoro nella nota protocollo n. 18271/2012.

Riforma Fornero. I chiarimenti riguardano il nuovo adempimento introdotto dalla riforma Fornero, consistente nella comunicazione preventiva della chiamata in opera di lavoratori intermittenti. Attivo dal 18 luglio (data di entrata in vigore della riforma Fornero, la legge n. 92/2012) il nuovo obbligo ricade su tutti i datori di lavoro che possono adempiervi, oggi, attraverso diverse modalità: fax, sms, e-mail oppure agli indirizzi messi a disposizione dalle singole direzioni territoriali del lavoro, le dtl (si veda tabella). In un primo momento, il ministero aveva programmato un calendario a fasi per l’implementazione con canali telematici, che avrebbero dovuto sostituire gli indirizzi degli uffici territoriali. Ma il calendario si è arenato in una nota del 14 settembre che ha bloccato tutto il processo e prorogato senza termine la possibilità di effettuare le comunicazioni sia secondo le nuove modalità (e-mail ed sms, ma il numero del cellulare risulta ancora inesistente!) e sia ai recapiti istituzionali delle dtl.

Una nuova sanzione. La nuova comunicazione non sostituisce la Co (comunicazione preventiva di assunzione); è dovuta anche in relazione ai contratti a chiamata istaurati prima del 18 luglio; è possibile effettuarla anche nello stesso giorno della chiamata, purché prima dell’avvio al lavoro. Per l’inadempimento, la riforma ha prevista la sanzione da 400 a 2.400 euro. In merito è stata sollevata una problematica relativamente alla competenza a irrogare la predetta sanzione per omessa comunicazione preventiva dell’utilizzo di prestazioni di lavoro intermittente (come precisamente è definitiva dal comma 3-bis dell’articolo 35 del dlgs n. 276/2003, introdotto dalla legge n. 92/2012).

Secondo il ministero poiché gli uffici territoriali dello stesso ministero (cioè le dtl) i soli destinatari della comunicazione, nonché in ragione dell’assenza di previsioni di senso contrario, deve ritenersi che la competenza a irrogare la nuova sanzione debba essere attribuita in via esclusiva al personale di vigilanza in servizio presso gli stessi uffici territoriali (gli ispettori delle direzioni territoriali del lavoro).

Infine, il ministero spiega che resta ferma l’adozione, da parte del personale di vigilanza degli altri istituti (Inail, Inps ecc.) dei provvedimenti di recupero contributivo qualora risultino prestazioni di lavoro non «registrate» e rispetto alle quali non siano stati assolti i relativi obblighi di natura previdenziale.

Fonte: Italia Oggi