Con comunicato del 14 marzo 2014, il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti sulle disposizioni contenute nel Decreto Legge, di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, relative alla semplificazione della disciplina sui contratti a tempo determinato. Nello specifico viene precisato che:

  • è estesa la possibilità di ricorso a rapporti di lavoro a termine senza causale nel limite di durata massima di 36 mesi, non più soltanto con riferimento al primo rapporto a tempo determinato della durata di 12 mesi;
  • la possibilità di prorogare un contratto a tempo determinato in corso di svolgimento è sempre consentita, fino ad un massimo di 8 volte nei 36 mesi, purché le proroghe si riferiscano alla stessa attività lavorativa (cioè le stesse mansioni) per il quale il contratto è stato inizialmente concluso;
  • è introdotto il limite del 20% dei contratti a termine che ciascun datore di lavoro può stipulare rispetto al proprio organico complessivo, fatta salva la possibilità di modificare tale soglia da parte della contrattazione collettiva e considerate le esigenze legate alle sostituzioni e alla stagionalità (art. 10, comma 7 del D.Lgs n. 368/2001);
  • in caso di imprese che occupano fino a 5 dipendenti è ammessa comunque la stipula di un contratto a termine.

 

Il comunicato stampa del Ministero del Lavoro

​14 marzo 2014

 Contratti a tempo determinato

I chiarimenti del Ministero sulla nuova disciplina

I mezzi di informazione hanno dedicato ampio spazio alle misure previste dal piano per il lavoro messo a punto dal Governo. Alcuni commenti hanno sollevato delle perplessità sull’efficacia e la reale innovatività dei provvedimenti, relative, in particolare, alle disposizioni riguardanti i contratti a tempo determinato.

Per chiarire alcuni dubbi interpretativi, può quindi essere utile fornire qualche elemento di precisazione rispetto all’illustrazione generale dei provvedimenti avvenuta nella conferenza stampa seguita al Consiglio dei Ministri del 12 marzo.

Con l’entrata in vigore del decreto legge il datore di lavoro può sempre instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato senza causale, nel limite di durata di trentasei mesi. Viene così superata la precedente disciplina che limitava tale possibilità solo al primo rapporto di lavoro a tempo determinato. Inoltre, la possibilità di prorogare un contratto di lavoro a termine in corso di svolgimento è sempre ammessa, fino ad un massimo di 8 volte nei trentasei mesi. Rimane, quale unica condizione per le proroghe, il fatto che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato inizialmente stipulato.

Nell’introdurre il limite del 20% di contratti a termine che ciascun datore di lavoro può stipulare rispetto al proprio organico complessivo, il decreto fa comunque salvo quanto disposto dall’art. 10, comma 7, del D.lgs. 368/2001, che da un lato lascia alla contrattazione collettiva la possibilità di modificare tale limite quantitativo e, dall’altro, tiene conto delle esigenze connesse alle sostituzioni e alla stagionalità.

Infine, per tenere conto delle realtà imprenditoriali più piccole, è previsto che le imprese che occupano fino a 5 dipendenti possono comunque stipulare un contratto a termine.

Con questi interventi, il governo ha inteso offrire la risposta ritenuta più efficace alle attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo del Paese. Naturalmente, si tratta di misure sulle quali il Parlamento sarà chiamato a pronunciarsi fin dai prossimi giorni e potrà fornire spunti e proposte per un loro eventuale miglioramento.