L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 8 giugno 2011, n. 62, ha precisato che le dichiarazioni dei redditi e IRAP devono essere sottoscritte dal soggetto che ha firmato la relazione di revisione relativa a quel periodo d’imposta anche se l’incarico nel frattempo è cessato.

Scopo della sottoscrizione è, infatti, quello di identificare i soggetti che hanno svolto la revisione al fine di applicargli una sanzione del 30% sui compensi (art. 9, comma 5, D.L. n. 471/1997) in caso di omissioni nella relazione che portino a delle infedeltà nelle dichiarazioni.