Con il Messaggio n. 12441 dell’8 giugno 2011, l’INPS si esprime sulla compatibilità delle figure di presidente di cooperativa e lavoratore subordinato in capo alla medesima persona.

Sebbene la giurisprudenza avesse sancito in passato l’incompatibilità degli incarichi di lavoratore subordinato e amministratore unico, la Corte di Cassazione ha precisato con la Sentenza n. 1793/1996 che tale incompatibilità non sussiste tra lavoratore subordinato e presidente, in ragione del fatto che anche quest’ultimo, così come gli altri componenti del consiglio di amministrazione, è soggetto alle direttive, decisioni e controllo dell’organo collegiale.

Lo stesso vale per il presidente di cooperativa, in presenza di due condizioni:

il potere deliberativo spetti ad un organo diverso dal presidente stesso;

le mansioni da lavoratore subordinato presentino i caratteri tipici della subordinazione, ricordando che in questa nozione rientra anche la figura del dirigente.