L’INPS torna sui criteri da assumere a base per i termini di prescrizione in materia di rimborso di contributi indebitamente versati per rettificare quanto comunicato in passato circa la contribuzione afferente alle Gestione Separata e far presente che i versamenti alla Gestione separata soggiacciono all’ordinario termine quinquennale.

Da una riconsiderazione delle norme in materia, l’Inps ha rettificato quanto indicato quest’anno (messaggio n. 9869 del 12/6/2012) relativamente alla contribuzione afferente alle Gestione Separata.
Tale contribuzione, infatti, non può essere assimilata a quella per gli esercenti attività commerciali, della quale assume soltanto i criteri per il computo del periodo assicurabile e delle sanzioni civili per tardivo versamento.
Quanto alla prescrizione, invece, la Gestione Separata è regolamentata esclusivamente da quanto recato dall’art. 3, comma 9, della richiamata legge n. 335/1995.
Pertanto, per i riflessi attinenti alla contribuzione indebitamente versata, vale quanto segue: i versamenti alla Gestione separata soggiacciono all’ordinario termine quinquennale.
Resta ovviamente applicabile anche alla Gestione Separata il principio del trasferimento alla corretta Gestione pensionistica per i contributi versati in buona fede a fondo non competente in presenza di rapporto assicurativo (art. 116, c. 20, della legge n. 388/2000).