L’INPS, con la Circolare n. 67 del 14 aprile 2011, è intervenuto nel merito della compatibilità e cumulabilità dell’indennità di mobilità con le remunerazioni da lavoro autonomo o subordinato, alla luce della rilevanza attribuita dalla normativa più recente alla rioccupazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali.Nel particolare, l’Istituto chiarisce che l’attività di lavoro autonomo è compatibile con l’indennità di mobilità fino al limite di 4.800,00 euro, mentre le remunerazioni per collaborazioni coordinate e continuative lo sono nel limite di 8.000,00 euro, cioè quegli importi corrispondenti al reddito minimo personale escluso da imposizione fiscale, che permettono di mantenere lo stato di disoccupazione nonostante lo svolgimento di attività lavorative.