Per le modalità di compilazione del flusso, si rinvia a quanto all’uopo illustrato nel documento tecnico.

 5. Fringe benefits (art. 51, comma 3 del T.U.I.R.).

L’art. 51 c. 3 del TUIR n. 917/1986 stabilisce che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo di imposta, a € 258,23 e che, se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti superiore al predetto limite l’azienda dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.

Per la determinazione del predetto limite si dovrà tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.

Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite di € 258,23, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefit da lui erogati (ciò, diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche l’IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro).

Per le operazioni di conguaglio i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:

  •  porteranno in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l’importo dei fringe benefit dagli stessi corrisposti qualora, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a € 258,23 nel periodo d’imposta e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso dell’anno;
  • provvederanno a trattenere al lavoratore la differenza dell’importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell’anno.

 6. Auto aziendali ad uso promiscuo (art. 51, c. 4, lett. a) del T.U.I.R.

Ai fini della quantificazione forfetaria dell’utilizzo in forma privata dell’autovettura – di proprietà del datore di lavoro (o committente) e assegnata in uso promiscuo al lavoratore – il TUIR (art. 51, c. 4, lettera a) dispone che tale calcolo sia effettuato sulla base di una percorrenza annua totale dell’auto di 15.000 km e riferendone una parte di essi all’uso privato; la percentuale prevista dalla norma è 30% (15.000 x 30% = 4.500 x valore km tariffe  ACI = misura del fringe benefit).

 7. Prestiti ai dipendenti (art. 51, c. 4, lett. b) del T.U.I.R.

Si rammenta che ai fini della determinazione in denaro del compenso in natura relativo ai prestiti erogati ai dipendenti (art. 51, c. 4, lett. b) del T.U.I.R.) si deve assumere il 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.

Al riguardo si fa presente che, attualmente, il tasso  ufficiale di riferimento (TUR) vigente é pari a 0,25%[6].

 8. Conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria.

Il versamento delle quote di TFR dovute dalle aziende destinatarie dalle disposizioni di cui ai commi 755 e successivi della legge n. 296/2006 va effettuato mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro[7].

In occasione delle operazioni di conguaglio, quindi, le aziende devono provvedere alla sistemazione delle differenze a debito o a credito eventualmente determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate al Fondo di Tesoreria e alla regolarizzazione delle connesse misure compensative.

 8.1. Conguaglio del contributo aggiuntivo IVS  0,50% nella restituzione dello sgravio contributivo sulle retribuzioni di secondo livello ovvero nelle ipotesi di fruizione di agevolazioni contributive riferite a periodi arretrati.

Come noto, la quota di TFR che le aziende destinatarie delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 755 e successivi della legge n. 296/2006 versano mensilmente al Fondo di Tesoreria affluisce al netto dell’ammontare corrispondente all’importo del contributo di cui all’articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (0,50%), calcolato sull’imponibile previdenziale.

Le aziende di cui trattasi – che sono anche state ammesse alla fruizione dello sgravio contributivo sulle retribuzioni di secondo livello ex lege n. 247/2007 e successive modifiche ed integrazioni – all’atto del recupero della percentuale di incentivo spettante (al massimo 25 punti percentuali), ricomprendono anche il citato contributo aggiuntivo IVS dello 0,50%.

Una volta restituito ai datori di lavoro, detto contributo riassume la sua natura originaria di TFR e, di conseguenza, concorre a implementare la quota che le aziende sono tenute a versare al Fondo di Tesoreria.

Ai fini del versamento delle citate differenze, le aziende provvederanno a riportare i relativi importi valorizzando, nella denuncia individuale, il nuovo codice CF03 a tal fine aggiunto in “TipoImpPregCMT” di<ImportoPregresso> di <Contribuzione> di <MeseTesoreria> di <MeseTFR> di <GestioneTFR>.

A medesima conclusione deve pervenirsi laddove la regolamentazione di agevolazioni contributive, aventi effetti sul contributo ex lege n. 297/1982, comporti, in capo alle aziende, la necessità di effettuare conguagli riferiti a periodi pregressi.  E il caso, ad esempio, dei benefici contributivi previsti dall’articolo 4, commi 8-11, legge 28 giugno 2012, n. 92[8], illustrati nella circolare n. 111/2013.

Il citato incentivo, come noto,  decorre da “gennaio 2013”; conseguentemente,  le aziende che hanno  instaurato il rapporto di lavoro nel periodo “gennaio-luglio 2013” e che hanno titolo a fruire della misura agevolata, si sono trovate nelle condizioni di dover recuperare la differenza tra la contribuzione versata in misura intera e quella ridotta per effetto dell’incentivo.

Parallelamente, le medesime aziende sono tenute a restituire la quota del contributo ex lege 297/1982 oggetto di agevolazione, che concorre ad implementare il TFR del lavoratore[9].

Con riferimento ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della disposizione di cui all’articolo 1, commi 755 e successivi della legge 296/2006, dette somme vanno versate al Fondo di Tesoreria.

A tal fine, in occasione delle operazioni di conguaglio del 2013, le aziende interessate provvederanno al versamento in questione, utilizzato il già previsto codice CF03.

A regime, in tutte le situazioni analoghe, le sistemazioni dovranno essere effettuate in occasione delle operazioni di conguaglio riferite all’anno interessato.

 8.2 Aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006.

Nella circolare n. 70/2007 è stato chiarito che per le aziende che iniziano l’attività dopo il 31 dicembre 2006, gli obblighi nei riguardi del Fondo di Tesoreria scattano se, alla fine dell’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dei 50 addetti.

In tal caso le aziende sono tenute al versamento delle quote dovute anche per i mesi pregressi, a far tempo da quello di inizio dell’attività.

È stato, altresì, precisato che le aziende interessate devono effettuare il versamento di quanto dovuto in sede di conguaglio di fine anno, maggiorando l’importo da versare del tasso di rivalutazione, che – per l’anno 2013 – è pari al 3,30% calcolato fino alla data di effettivo versamento.

Le aziende costituitesi durante l’anno in corso che, al 31.12.2013, hanno raggiunto il limite dei 50 addetti,  devono trasmettere l’apposita dichiarazione entro il termine di trasmissione della denuncia UniEmens relativa al mese di febbraio 2014 (31 marzo 2014).

 8.3. Rivalutazione del TFR al Fondo di Tesoreria e imposta sostitutiva.

L’articolo 2120 del c.c. stabilisce, come noto, che le quote annuali di trattamento di fine rapporto – ad eccezione di quella maturata nell’anno – devono essere incrementate, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

Anche il TFR versato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno, ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro e tale incremento – al netto dell’imposta sostitutiva – deve essere imputato alla posizione del singolo lavoratore.

Il costo della rivalutazione resta a carico del Fondo di Tesoreria.

Sulle somme oggetto di rivalutazione, va versata all’Erario l’imposta sostitutiva del 11% ex D. Lgs. n. 47/2000, che grava sul lavoratore.

Entro il mese di “dicembre 2013” – salvo conguaglio da eseguirsi entro “febbraio 2014” – i datori di lavoro possono conguagliare l’importo dell’imposta versato con riferimento alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria.

Per individuarne l’ammontare, i datori di lavoro potranno calcolare una presunta rivalutazione delle quote di TFR trasferite alla Tesoreria, avvalendosi dell’ultimo (o del penultimo)  indice ISTAT. A tale riguardo, si fa presente che il coefficiente valido per il mese di ottobre 2013 è 1,672535.

 8.3.1. Adempimenti a carico del datore di lavoro.

Con riferimento ai lavoratori per i quali nell’anno 2013 sono state versate quote di TFR al Fondo di Tesoreria, i datori di lavoro dovranno determinare la rivalutazione ex art. 2120 c.c. (separatamente da quella spettante sul TFR accantonato in azienda)  e calcolare sulla stessa, con le modalità previste dall’Agenzia delle Entrate, l’imposta sostitutiva dell’11%.

L’importo di quest’ultima sarà recuperato in sede di conguaglio con i contributi dovuti all’INPS.

Le somme eventualmente conguagliate in eccedenza a titolo di imposta sostitutiva – sia all’atto del versamento dell’acconto che in altre ipotesi – potranno in ogni caso essere restituite (vedi successivo punto 9).

 9. Modalità operative per la  gestione del TFR al Fondo di Tesoreria.

La gestione del TFR al Fondo di Tesoreria sul flusso UniEmens, avviene attraverso la compilazione delle sezioni DENUNCIA INDIVIDUALE e DENUNCIA AZIENDALE, secondo le modalità descritte nel documento tecnico.

 10. Operazioni societarie. Riflessi in materia di conguaglio.

Nelle ipotesi di operazioni societarie,  che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell’art. 2112 c.c., e nei casi di cessione del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, tenuto al rilascio della certificazione CUD,  con riferimento alla retribuzione complessivamente percepita nell’anno, ivi incluse le quote retributive da assoggettare allo sgravio sul II livello contrattuale,  le erogazioni liberali ed i fringe benefit.

Si richiama l’attenzione dei datori di lavoro ad utilizzare – nel caso di passaggio di lavoratori da una matricola all’altra (anche per effetto di operazioni societarie) – gli appositi codici <TipoAssunzione> e<TipoCessazione> “2” e “2T”, con l’indicazione della matricola di provenienza.

Come indicato al precedente punto 1.1., dal 1° gennaio 2010, il datore di lavoro subentrante potrà gestire correttamente le variabili retributive utilizzando il nuovo elemento di <VarRetributive>,<InquadramentoLav>, valorizzando l’elemento <Matricola Azienda> con il codice dell’azienda di provenienza.

11. Recupero del contributo di solidarietà del 10% ex lege n. 166/1991 su contributi e somme accantonate a favore dei dipendenti per le finalità di previdenza complementare.

L’articolo 16, c. 1, del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, recante disposizioni in materia di disciplina delle forme pensionistiche complementari, stabilisce che sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare, è dovuto il contributo di solidarietà previsto, nella misura del 10 per cento, dall’articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166[10].

Si ricorda – con l’occasione – che, ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 2, una percentuale pari all’1% del gettito del predetto contributo di solidarietà confluisce presso l’apposito Fondo di garanzia – ex articolo 5 del D.Lgs. n. 80/1992 – istituito mediante evidenza contabile nell’ambito della gestione delle prestazioni temporanee dell’INPS – apprestato contro il rischio derivante dall’omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione controllata.

Nelle ipotesi in cui, sia in occasione delle operazioni di conguaglio che nel corso dell’anno, si rendesse necessario effettuare recuperi su detta contribuzione, i datori di lavoro possono avvalersi dei codici causale:

Codice Significato
L938 Rec.“contr.solidarietà 10% ex art.16 Dlgs n. 252/2005” per i lavoratori iscritti al F.P.L.D nonché a tutti gli altri Fondi gestiti dall’INPS.
L939 Rec. di “contr.solidarietà 10% ex art. 16 Dlgs n. 252/2005 dirigenti industriali già iscritti all’ex Inpdai”,  per i dirigenti iscritti all’ex INPDAI al 31.12.2002.

istituiti nell’Elemento <Denuncia Aziendale><AltrePartiteACredito><CausaleACredito>, del flusso UniEmens.

Fine Circolare