Per l’anno 2013, il decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 prevede una dotazione finanziaria di 607 milioni di euro per il finanziamento dello sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello, e stabilisce che tale sgravio possa essere concesso entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore.
La  circolare n. 78 del 17 giugno 2014  fornisce le prime indicazioni su condizioni di accesso al beneficio e modalità di richiesta dello sgravio.

OGGETTO: Decreto Interministeriale 14 febbraio 2014. Sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello per l’anno 2013.
SOMMARIO: Sgravio contributivo, sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello, disciplinato dalle leggi n. 92/2012 e n. 247/2007. Prime indicazioni per l’anno 2013. Criteri di ammissione al beneficio. L’apertura della procedura per l’invio delle domande sarà comunicata con separato messaggio.

Premessa.
Con l’articolo 4, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il legislatore – a far tempo dal 2012 – ha apportato modifiche alla regolamentazione dello sgravio contributivo in favore della contrattazione di secondo livello, al fine di stabilizzare l’incentivo e razionalizzare il plafond a disposizione, attraverso una più puntuale allocazione delle risorse.

Va evidenziato che, con riferimento all’anno 2013, sulla materia sono – altresì -intervenuti la legge di stabilità 2013[1], il DL 31 agosto 2013, n. 102[2] e, più recentemente, il Decreto interministeriale 14 febbraio 2014.

In particolare:

  • l’articolo 1, c. 249 della legge n. 228/12, per finanziare il ripristino delle ricongiunzioni gratuite nei termini stabiliti dalla medesima norma, ha ridotto il budget originario (650 milioni di euro), di 43 milioni per il 2014 e per importi più consistenti negli anni futuri[3];
  • il DL 31 agosto 2013, n. 102, all’articolo 10, c. 2, modificando l’impianto normativo precedente, ha stabilito che le risorse del Fondo per incentivare la contrattazione di secondo livello decorrenti dall’anno 2014, come rideterminate ai sensi di quanto disposto dalla legge di stabilità 2013 (vedi sopra), si riferiscono allo sgravio contributivo da riconoscere con riferimento alle quote di retribuzione corrisposte nell’anno precedente. Inoltre, il medesimo comma ha previsto che, a decorrere dall’anno in corso, il decreto attuativo – utile a disciplinare il riconoscimento dei benefici contributivi relativi alle quote di retribuzione corrisposte nell’anno precedente – sia emanato entro il mese di febbraio;
  • il Decreto interministeriale 14 febbraio 2014[4] (all. n. 1) ha dettato le regole per la pratica fruizione dell’incentivo.

Anche per il 2013 il beneficio può trovare applicazione in relazione a quanto previsto da contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti.

Con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni sulla materia e sulle modalità che i datori di lavoro dovranno seguire per richiedere lo sgravio riferito agli importi corrisposti nell’anno 2013 (1 gennaio-31 dicembre).

1. Contenuto del provvedimento.

L’art. 1 del decreto ripartisce la dotazione finanziaria a disposizione per il finanziamento dello sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello del 2013 (607 milioni di euro).
Dette risorse sono assegnante nella misura del 62,5 per cento alla contrattazione aziendale e del 37,5 per cento a quella territoriale. In caso di mancato utilizzo dell’intera percentuale attribuita a ciascuna delle predette tipologie contrattuali, il decreto stabilisce che la quota residua sia assegnata all’altra tipologia.

2. Oggetto del beneficio.

Per l’anno 2013, il DM stabilisce che lo sgravio contributivo sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello (come in premessa chiarito), possa essere concesso entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore.
Il provvedimento ministeriale prevede che – in relazione al monitoraggio delle domande e delle risorse finanziarie impegnate – il citato tetto del 2,25% possa essere rideterminato – in sede di conferenza dei servizi tra le Amministrazioni interessate indetta ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni – fermo restando il tetto massimo della retribuzione contrattuale, stabilito dal comma 67 dell’articolo 1 della legge n. 247/2007, nella misura del 5%.

3. Retribuzione contrattuale.

Per la determinazione del limite entro il quale è possibile fruire dello sgravio contributivo, assume rilevanza la retribuzione “contrattuale”.
A tale riguardo, si richiama quanto già precisato sul punto con riferimento agli anni precedenti[5].

4. Misura dello sgravio.

Nei limiti del tetto della retribuzione del lavoratore come sopra individuato, la norma prevede la concessione di uno sgravio contributivo così articolato:

entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro[6], al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e – in agricoltura – al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati;
totale sulla quota del lavoratore[7].

5. Condizioni di accesso.

Per accedere allo sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello devono presentare le seguenti caratteristiche:

  • essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati (ove già non lo fossero stati), a cura dei medesimi o delle associazioni a cui aderiscono, presso le Direzioni territoriali del Lavoro, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale in oggetto[8];
  • prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, i criteri di erogazione da assumere saranno legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.

Con riferimento alle imprese di somministrazione di lavoro di cui al D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ai fini dell’accesso allo sgravio, dovrà farsi riferimento alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall’impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.

La fruizione dell’incentivo rimane, inoltre, subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 1175 della legge n. 296/2006 in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.

In caso di indebita fruizione del beneficio, i datori di lavoro – fatta salva l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato – sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni.

6. Esclusioni.

Come può evincersi dall’impianto legislativo, per l’accesso al beneficio rimane vincolante il deposito – presso la Direzione territoriale del lavoro competente – degli accordi sottoscritti dai datori di lavoro.
Ne consegue che, in assenza, non sarà possibile l’ammissione allo sgravio contributivo.

Sono, altresì, escluse dal beneficio in trattazione le pubbliche amministrazioni di cui al D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, con riferimento ai dipendenti pubblici per i quali la contrattazione collettiva nazionale è demandata all’ARAN.
Lo sgravio, inoltre, non compete per le aziende che hanno corrisposto ai dipendenti – nell’anno solare di riferimento – trattamenti economici e normativi non conformi a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

7. Modalità di richiesta dello sgravio.

Le modalità di accesso al beneficio sono indicate nell’art. 3 del decreto.

Le aziende – anche per il tramite degli intermediari autorizzati[9] – dovranno inoltrare, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’INPS, anche per i lavoratori iscritti all’INPGI, nonché, ovviamente, per quelli iscritti alla gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS.

La domanda deve contenere:

  1. i dati identificativi dell’azienda (per le aziende agricole la matricola è rappresentata dal codice azienda);
  2. la tipologia di contratto (aziendale o territoriale) e data di sottoscrizione dello stesso;
  3. la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lett. b) presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente;
  4. l’indicazione dell’Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici[10];
  5. ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall’Istituto.

La procedura provvederà ad assegnare a tutte le istanze inviate un numero di protocollo informatico.

In previsione del rilascio sul sito internet dell’Istituto www.inps.it della procedura per l’invio delle domande di sgravio – sia con acquisizione on-line delle singole domande, che tramite flussi contenenti molteplici istanze- con apposito messaggio verrà portata a conoscenza la documentazione a supporto della composizione dei flussi XML e saranno rese note giorno e ora a partire da cui sarà possibile la trasmissione telematica delle istanze, che terrà conto delle previsioni di cui all’articolo 3 del Decreto interministeriale 14 febbraio 2014, in termini di semplificazione della compilazione delle domande di accesso. A tal fine, la procedura renderà possibile l’utilizzo dei dati già presenti nei flussi UniEmens.

8. Ammissione allo sgravio.

Il Decreto interministeriale, nello stabilire che l’ammissione al beneficio riguarderà tutte le domande trasmesse entro il periodo indicato dall’Istituto, affida allo stesso la definizione delle relative modalità.

A tal fine si precisa che, entro i 60 giorni successivi alla data fissata quale termine unico per l’invio delle istanze, si provvederà all’ammissione delle aziende allo sgravio contributivo, dandone tempestiva comunicazione alle stesse e agli intermediari autorizzati.

Nell’ipotesi in cui le risorse disponibili non consentissero la concessione dello sgravio nelle misure indicate nelle richieste aziendali, ferma restando l’ammissione di tutte le domande trasmesse nei termini, l’Istituto provvederà alla riduzione degli importi in percentuale pari al rapporto tra la quota globalmente eccedente e il tetto di spesa annualmente stabilito, fermo restando quanto affermato al punto 1.

Tale eventuale ridefinizione delle somme sarà comunicata ai richiedenti in sede di ammissione all’incentivo.

Come già precisato, la concreta fruizione del beneficio resta, inoltre, subordinata alla verifica, da parte dell’Istituto, del possesso dei requisiti di regolarità contributiva che saranno accertati secondo la prassi nota.

9. Soggetti abilitati alla trasmissione delle domande di ammissione allo sgravio contrattuale di secondo livello.

La trasmissione telematica delle domande di ammissione allo sgravio contrattuale di secondo livello è consentita alle categorie indicate nella circolare n. 28/2011 e nei messaggi successivi, cui, quindi, si rimanda anche con riferimento alle modalità di accesso al servizio on-line.

fonte: INPS