Con la circolare n. 224402 del 25/11/2011, il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato che, nonostante la scadenza non prorogata, le Camere di Commercio sono state invitate a non applicare sanzioni a coloro che non hanno ancora adempiuto all’obbligo, per un altro mese e fino a fine anno.

Dal 01/01/2012 non ci saranno più clemenze e le sanzioni saranno piene.

Il D.L. 185/2008 ha  previsto,  per tutte le imprese costituite in forma societaria, (Srl, Snc, Sas, Spa)  l’obbligo di attivare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (Pec).

Le società già esistenti al 29/11/2008  devono comunicare il loro indirizzo di Posta Elettronica Certificata al Registro impreseentro e non oltre il 29.11.2011.

 

Ricordiamo che tale disposizione è già resa obbligatoria sin dal 29/11/2009:

  • per i professionisti iscritti in albi ed elenchi, istituiti con legge dello Stato;
  • per le società di nuova costituzione, per le quali la comunicazione avviene contestualmente all’iscrizione del registro delle imprese.

 

Non è sufficiente aprire la casella

E’ importante che, una volta attivata, il soggetto controlli costantemente la propria casella di posta al fine di non incorrere in ritardi che potrebbero essere sanzionati.

La Pec, infatti, costituisce un sistema di ricezione con valenza legale.

Il valore giuridico della Pec è equiparato:

  • alla raccomandata A/R;
  • alle notificazioni a mezzo posta, ove consentite dalla legge.

Non sono soggetti all’obbligo le imprese individuali.

 

SANZIONI

In caso di inosservanza è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 206 a 2065 euro.