in Gazzetta Ufficiale 29 settembre 2011, n. 227

Nell’ambito dei poteri di vigilanza e di richiesta di dati e documenti che le sono attribuiti, la COVIP ha esplicitamente vietato qualsiasi discriminazione diretta o indiretta tra uomini e donne per quanto riguarda le condizioni di accesso, l’obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi. Tale divieto è esteso anche alle forme pensionistiche complementari che eroghino direttamente le prestazioni per quanto riguarda il calcolo, la durata e il mantenimento del diritto alle prestazioni. Tali soggetti, entro il 31 ottobre 2011, devono inoltrare alla COVIP un’apposita relazione nella quale attestano che l’utilizzo del fattore sesso – laddove implicante prestazioni differenziate – trova fondamento in dati attuariali affidabili, pertinenti e accurati. La relazione deve essere redatta da un attuario.

Covip Delibera 21/09/2011 – Il Sole 24 Ore