L’INPS, con il messaggio n. 17338 del 25 ottobre 2012, conferma quanto già previsto dalla legge 12 novembre 2011, n.183 (cd Legge di stabilità), in caso di proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga. In questo caso viene operata una riduzione pari al 10% nel caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% nel caso di proroghe successive e che, dopo la seconda proroga, il trattamento viene erogato a condizione che il lavoratore frequenti specifici programmi di reimpiego organizzati dalla Regione.

L’abbattimento avviene considerando le ore di cassa integrazione in deroga effettivamente fruite da ogni singolo lavoratore, nell’arco delle autorizzazioni complessivamente concesse alla società.