Con Circolare 2 marzo 2011, n. 8, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in caso di pignoramento presso terzi non si applicherà la ritenuta d’acconto del 20% (prevista dal D.L. n. 78/2009 sulle somme liquidate a seguito di tali procedure esecutive) nei seguenti casi:

  • sugli assegni periodici al coniuge, in quanto per queste somme è prevista una forma di tutela più immediata ed efficace;
  • nelle procedure esecutive intentate da Equitalia, la cui esclusione dall’applicazione della ritenuta è dovuta alla garanzia rivestita dallo stesso creditore pignoratizio, che è appunto l’ente al quale è affidata la riscossione dei tributi statali.

La Circolare ricorda inoltre le condizioni che danno luogo all’assoggettamento alla ritenuta ed esamina gli adempimenti che fanno carico ai tre soggetti coinvolti nel procedimento (terzo erogatore, creditore pignoratizio, debitore principale).


Sfuggono al prelievo gli assegni periodici per il coniuge separato e le procedure esecutive di EquitaliaUna guida pratica per effettuare la ritenuta del 20% sulle somme liquidate con il pignoramento presso terzi. Dagli adempimenti a carico del terzo erogatore a quelli in capo al creditore pignoratizio, passando per la tutela esecutiva degli assegni periodici per il mantenimento del coniuge, con la circolare 8/E del 2 marzo, l’Agenzia delle Entrate fa il punto sui criteri da seguire per applicare l’acconto Irpef del 20% sui pagamenti eseguiti attraverso il pignoramento presso terzi.

Classico esempio di questa procedura è il caso di un professionista che vanta un credito nei confronti di un cliente. Se per esigerlo avvia una causa giudiziaria e ottiene una sentenza di condanna del debitore che comporta il pignoramento delle somme presenti su un conto corrente, l’istituto di credito è tenuto a operare la trattenuta sugli importi assegnati al creditore.Al contrario, sono esclusi dal campo di applicazione della ritenuta alla fonte gli assegni versati periodicamente per il mantenimento del coniuge. In base al diritto di famiglia, infatti, queste somme godono di una forma di tutela più immediata ed efficace rispetto a quella prevista, in generale, per il recupero e l’attuazione dei crediti, in virtù della speciale delicatezza degli interessi giuridici coinvolti.

Quando applicare o escludere la ritenuta

Le regole sul prelievo alla fonte per le somme liquidate con il pignoramento presso terzi non valgono per le procedure esecutive promosse dall’agente della riscossione per recuperare i crediti. Questa esclusione è giustificata dalla ratiodella nuova disciplina che, per ottimizzare il recupero di imponibile, evita di fare affidamento sull’autotassazione del creditore pignoratizio. Nel caso dell’agente della riscossione questo pericolo, per ovvie ragioni, non esiste, dato che l’agente della riscossione è l’ente a cui l’Agenzia delle Entrate assegna il compito di riscuotere i tributi. Inoltre, i crediti da incassare, essendo prevalentemente di natura tributaria, non potrebbero scontare un ulteriore prelievo fiscale.

Al contrario, sono soggette alla ritenuta, per esempio, le spese processuali destinate all’avvocato difensore del creditore pignoratizio per il giudizio di esecuzione.

Cosa fare step by step

Più in generale,l’articolo 15, comma 2, del decreto anticrisi 2009 (Dl 78/2009), ha stabilito che, in caso di somme liquidate con il pignoramento presso terzi, questi ultimi devono sempre operare una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal creditore pignoratizio. A tre condizioni: in primo luogo, il credito deve essere relativo a somme per le quali è prevista una ritenuta alla fonte, senza che sia necessario fare indagini sul tipo di reddito erogato; secondariamente, il creditore pignoratizio deve essere un soggetto Irpef; infine, il terzo erogatore deve rivestire la qualifica di sostituto d’imposta, ossia, come spiega la circolare, rientrare fra i soggetti cui la legge conferisce tassativamente “l’obbligo di pagare le imposte in luogo di altri, per fatti e situazioni a questi riferibili”. Di conseguenza, sarà compito del creditore dimostrare eventualmente che le somme incassate non rientrano tra quelle per le quali è prevista la ritenuta del 20 per cento.

Occhio ai tempi sul calendario

La circolare si sofferma anche sui tempi degli adempimenti. In particolare, la ritenuta va versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata applicata, usando il codice tributo 1049 istituito con la risoluzione 18/2010.Sul fronte delle comunicazioni, il terzo erogatore (ad esempio, la banca) deve comunicare al debitore (ad esempio, il cliente di un professionista) le somme versate al creditore pignoratizio (ad esempio, il professionista) in tempo utile affinché il debitore possa riportare i dati nella propria dichiarazione di sostituto d’imposta.Ancora, la certificazione al creditore pignoratizio delle somme erogate e delle ritenute effettuate va fatta dal terzo erogatore entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui gli importi sono stati corrisposti.Infine, l’obbligo per il terzo erogatore di indicare nel proprio modello 770 i dati relativi al debitore e al creditore pignoratizio, oltre alle somme erogate e alle ritenute effettuate, va rispettato sempre, anche se non è stata applicata alcuna ritenuta, per esempio perché le somme non hanno rilevanza reddituale.

Questo, infatti, consente all’Amministrazione finanziaria di esercitare i controlli previsti, anche incrociati, per scovare imponibili eventualmente non dichiarati dal creditore.