La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 13642 del 22 giugno 2011, si è pronunciata in tema di fondi previdenziali integrativi statuendo che sulla liquidazione del rendimento maturato prima del 2000 la ritenuta è del 12,50%, mentre gli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001 sono soggetti alla tassazione separata ordinaria.

Nello specifico, la Suprema Corte ha sottolineato che “le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata (…), solo per quanto riguarda la sorte capitale corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12,50% (…); b) per gli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata (..).”