NUOVA ASPI (NASpI) riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, nuove regole dal Jobs act

In attuazione dell’articolo 1 comma 2 legge 183/2014, il CDM del 24 dicembre ha varato, oltre al decreto sui licenziamenti, anche la bozza di decreto delegato sulla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI).

A decorrere dal 1 maggio 2015 sarà istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti e nell’ambito dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI), un’indennità mensile di disoccupazione, denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e miniASpI introdotte dall’art. 2 della legge n. 92/12 con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 maggio 2015.

La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a. siano in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 181/00, e successive modificazioni;
b. possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione; e
c. possano far valere 18 giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro .

La NASpI è presentata all’INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

L’erogazione della NASpI è condizionata, a pena di decadenza dalla prestazione:
a) alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181/00;
b) alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti

Nel nuovo decreto sono contenute anche le regole per:

  • Incentivo all’autoimprenditorialità
  • Compatibilità e cumulabilità con rapporto di lavoro subordinato
  • Compatibilità e cumulabilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma
  • Decadenza
  • Contribuzione figurativa
  • Assegno di disoccupazione (ASDI)
  • Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto (DIS-COLL)