La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 5280/2012 afferma che l’obbligo di contribuzione alla Gestione separata dell’INPGI (INPGI 2) riguarda tutti gli iscritti all’Albo dei giornalisti che svolgono: “attività autonoma a contenuto libero professionale, indipendentemente dal carattere abituale o occasionale di tale attività”.